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Accordo Stato-Regioni su requisiti per strutture, donatori e organi

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Accordo Stato-Regioni su requisiti per strutture, donatori e organi

Recentemente è stato stipulato il nuovo accordo Stato Regioni su “Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi (milza, reni, pancreas, fegato, cuore, polmone ecc., ndr.). Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate”.

L’accordo prevede che:

  • la struttura sanitaria che intende conseguire o mantenere l’autorizzazione deve essere in grado di fornire direttamente tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche,
  • l’équipe medico-infermieristica della struttura sanitaria deve predisporre percorsi multiprofessionali e multidisciplinari per offrire un supporto globale al paziente e alla famiglia,
  • a livello aziendale devono essere definiti percorsi concordati e condivisi con le Unità operative interessate e coinvolte nei processi,
  • deve essere definito anche ii  percorso riabilitativo del paziente trapiantato con modalità e tempistiche,
  • le strutture sanitarie autorizzate al trapianto sono tenute a trasmettere nei tempi previsti le informazioni  utili e i dati per la relazione  sull’attività svolta.

Sono individuati gli standard minimi di attività annuale in: 30 trapianti di rene, 25 di fegato, 25 di cuore, 15 di polmone e 5 di pancreas.

Nell’accordo preso in esame, sono stati definiti anche i parametri di valutazione di idoneità del donatore di organi, tra cui:

  • in base ai dati anamnestici, clinici, biochimici e strumentali raccolti, il potenziale donatore potrà essere classificato come idoneo a rischio standard,
  • L’esclusione di un donatore per rischio inaccettabile a causa di patologia neoplastica, senza contattare la second opinion, può essere effettuata a seguito di un evidente e documentato riscontro diagnostico

 

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