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Statuto

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

1) E' costituita in Bologna, l'associazione denominata ":

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI DI RENE (A.N.T.R)

senza fini di lucro, con sede in Bologna, presso:

c/o POLICLINICO S.ORSOLA - MALPIGHI/SEGRETERIA DI NEFROLOGIA E DIALISI - PADIGLIONE 15
Via Massarenti, 9 - 40138 BOLOGNA

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di fornire informazioni, in particolare presso le scuole e altre istituzioni ed organizzazioni, sul trapianto di rene, di sostenere moralmente e, quando possibile economicamente, pazienti e familiari prima e dopo il trapianto. Dare loro il necessario aiuto, previo il giudizio di merito del Comitato Direttivo la cui delibera dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei membri presenti.
Si propone inoltre di collaborare: a)con le strutture specialistiche per promuovere attività di studio, di formazione e di ricerca nell'ambito dei trapianti; b)con i medici nella ricerca, all'interno degli ospedali e sui possibili miglioramenti utili all'assistenza dei pazienti. c)di collaborare con la altre associazioni similari ed i Ministeri della Salute e della Pubblica Istruzione.
d)nell'organizzazione delle manifestazioni locali, regionali e nazionali istituite allo scopo di incrementare le donazioni di organi e quant'altro non qui definito, come ad esempio, la prevenzione.
E' altresì scopo dell'Associazione stessa pubblicare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vitali problematiche della carenza dei donatori; nonchè di curare ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisca il raggiungimento degli obiettivi succitati, o ne permetta la realizzazione.
L'Associazione infine si renderà disponibile anche a favore delle iniziative promosse dall'AIDO ed altre Associazioni similari.
2) Le attività di cui al precedente comma sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute e autorizzate dal Comitato Direttivo per l'attività prestata, previa documentazione.
Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con l'attività di socio.

Art. 3

Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, Regione, Provincia, Comune e di Enti e di istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche, documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni.
2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dei soci entro il mese di marzo.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3) Sull'eventuale reiezione delle domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4) La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale fra lo stesso e l'Associazione.
5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci, deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6) Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
b) a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
c) ad accedere alle cariche associative.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) delibera l'esclusione dei soci dall'associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3) L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisi l'opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza da un altro membro del Comitato eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.
6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9)

Il Consiglio Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di soci non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 31 (trentuno) nominati dall'assemblea dei soci.
Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.
Nel caso in cui decadano oltre la metà dei membri del Comitato Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato Direttivo nomina al suo interno:
- un Presidente;
- un Vice presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.
4) Al Comitato Direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, e, in assenza di esso, dal membro più anziano.
6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece il Vice presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei suoi componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso Comitato nonchè l'Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore in ambito regionale.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.


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